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SORRENTO: DA ENTE BENEFICO A LUSSUOSO B&B: DENUNZIE DETTAGLIATE ALLA BASE DEI RINVII A GIUDIZIO DELLA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA - WEB GIORNALE INDIPENDENTE

SORRENTO: DA ENTE BENEFICO A LUSSUOSO B&B: DENUNZIE DETTAGLIATE ALLA BASE DEI RINVII A GIUDIZIO DELLA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA

SORRENTO: DA ENTE BENEFICO A LUSSUOSO B&B: DENUNZIE DETTAGLIATE ALLA BASE DEI RINVII A GIUDIZIO DELLA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA

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Tanto tuonò che piovve. Con i rinvii a giudizio di committente, progettista, ditta esecutrice dei lavori e soprattutto tecnici comunali, trovano conferma le “voci” su presunte malefatte ai danni del Conservatorio Santa Maria delle Grazie di Sorrento, che vanno dal cambio destinazione d’uso a lavori eseguiti ultimamente con l’aiuto di contributi statali.

Già nel lontano  settembre 2017 l’allora consigliere di minoranza ed ex sindaco Marco Fiorentino, in un’interrogazione consiliare  sollevò dubbi e perplessità sulla trasformazione del secondo piano del Conservatorio Santa Maria delle Grazie, in B&B ritenendola in contrasto con la normativa urbanistica e contro le finalità benefiche indicate dalla nobildonna Bernardina Donnorso che donò l’immobile alla Città di Sorrento.

E poi, la denunzia dettagliata dell’avvocato sorrentino Carlo Milardi, nel lontano dicembre 2018, che chiedeva, al Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, l’annullamento  della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione  del Conservatorio, sulla locazione di parte del fabbricato, per usi diversi, da quanto previsto nell’atto di donazione.

Un contratto della durata di 18 anni – scriveva l’avv. Milardi – con l’imprenditore Francesco Schisano, uno dei destinatari del rinvio a giudizio da parte della Procura oplontina ( insieme ad un funzionario e dirigente comunale più progettista e responsabile ditta) con la possibilità di avviare attività di B&B, vendita articoli da regalo, prodotti tipici, souvenir, alimenti e bevande, agenzie di noleggio veicoli, in cambio di 108mila euro annui di fitto e ristrutturazione dei locali per usi diversi da quanto previsto nell’atto di donazione

Più tardi, nel dicembre 2018, l’avvocato sorrentino in modo incisivo e professionale, chiedeva al procuratore della Repubblica di Torre Annunziata l’annullamento  della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione  del Conservatorio sulla locazione di parte del fabbricato, per usi diversi, da quanto previsto nell’atto di donazione.

In particolare l’avv. Milardi scriveva:

I – In Sorrento alla piazza Sant’Antonino ha sede l’Ente Morale Conservatorio Santa Maria delle Grazie, già onlus, fondazione istituita dalla Nobildonna Bernardina Donnorso  nel lontano 1556, con Statuto approvato   con decreto del Re Umberto I il 19/12/1886, con conferimento di un patri-monio preordinato al perseguimento dello scopo di sostegno socio-educativo alle fasce più bisognose dell’intera Penisola Sorrentina.

I.II – Lo scopo perseguito dall’Ente Morale Conservatorio Santa Maria delle Grazie è comunque configurato, all’art. 1 dello statuto, in coerenza con le volontà della nobildonna Bernardinata Donnorso (testuale) “L’Ente Morale Conservatorio Educativo Santa Maria delle Grazie ha lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, nell’ambito delle direttive stabilite nell’atto di fondazione, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed istruzione degli orfani e dei fanciulli poveri dei Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Meta.

 – L’Ente è  proprietario di prestigioso edificio prospiciente la piazza Sant’Antonino, la Via San Francesco e le altre strade del centro storico della Città di Sorrento.

 – Le attività dell’Ente sono disciplinate e regolamentate da apposito statuto.

 – L’Ente Morale è retto da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti nominati dal Sindaco di Sorrento e successiva-mente ratificati dal consiglio dell’Ente.

 – Il Consiglio di Amministrazione – in coerenza con le norme statutarie – elegge al suo interno un Presidente e un vicepresidente con deliberazione adottata con la presenza di tutti i componenti ed il voto favorevole di almeno tre.

La durata del mandato dei componenti designati all’ammini-strazione è uguale a quella del mandato sindacale ma non inferiore a tre anni.

E’ accaduto, però, che con delibera n. 7 del 3/10/2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Conservatorio nelle persone di quattro dei cinque componenti ha deliberato la locazione di porzione dell’edificio ed il Presidente del Consiglio stesso con contratto del 31/12/2016, registrato all’Agenzia delle Entrate il 3/1 successivo, dichiaratosi autorizzato alla sottoscrizione in virtù di delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del 3 ottobre 2016, ha concesso in locazione alla ditta individuale Schisano Antonio di Schisano Francesco, in persona del legale rappresentante Francesco Schisano all’interno della porzione dell’edificio di sua proprietà “locali ad uso commerciale

 In buona sostanza l’edificio, o meglio sua rilevante porzione, è stato oggetto di operazione di bottega, o ancora meglio, intesa a favorire, in sfregio agli scopi dello statuto e della fondazione,  un privato per la durata di anni nove, rinnovabile.

 – La delibera del consiglio n. 7 del 3/10/2016  di approvazione del contratto e di autorizzazione di sottoscrizione al presidente è però affetta da manifesta illegittimità per violazione delle norme statutarie in quanto: l’art. 25 dello statuto dell’ente, come integrato dall’art. 11, comma b)  del verbale modificativo di statuto di fondazione per notaio Caccia del 10/10/2009, prevede che le deliberazioni del consiglio di amministrazione per la stipula di contratti di concessione di diritti personali di godimento e relative modifiche ed integrazioni aventi ad oggetto immobili nel patrimonio dell’Ente debbono essere adottate con la presenza di tutti i membri ed il voto favorevole di almeno tre di essi; la delibera n. 7 del 3/10/2016 è stata, invece, adottata da un Consiglio di Amministrazione non costituito nella sua collegialità ( 5 membri ) come espressamente previsto dallo Statuto, ma  da solo quattro componenti.

Il Consiglio, quindi, non era validamente costituito per l’assenza del componente Luigi Acampora; l’assenza di quorum costitutivo ha conseguen-temente inficiato all’origine la potestà deliberativa dei Consiglieri presenti.

Infatti, in virtù dell’assenza del quorum costitutivo il Consiglio non avrebbe dovuto e potuto adottare alcuna deliberazione. La diligenza del buon amministratore, stante la invalidità e/o inesistenza della deliberazione, avreb-be dovuto indurre il Presidente, Sig.Antonino Pollio  – la cui conoscenza dello Statuto non può essere messa in dubbio – a non sottoscrivere il contratto di locazione ad uso commerciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione invalida perché assunta in violazione di norma statutaria.

– Per quanto è a conoscenza dello scrivente sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che il Sindaco di Sorrento, sono stati ripetutamente sollecitati a riscontrare e riconoscere l’illegittimità della delibera-zione ma senza l’adozione, fino ad oggi, di  alcun provvedimento.

L’esponente intende segnalare l’accaduto alla S.V. in indirizzo in quanto ai sensi dell’art. 23 – 1° co – C.c. le deliberazioni dell’assemblea delle fondazioni – ma deve ritenersi, per inconfutabile analogia,  anche dei Consigli di Amministrazione, atteso che nella fattispecie la Fondazione è sorta per volontà testamentaria della fondatrice e non ha soci e prevede soltanto il C.d.A.  – contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto possono essere annullate dal Pubblico Ministero.

Nella specie, il Sindaco di Sorrento, per quanto a conoscenza del-l’esponente, è restato sordo alle diverse segnalazioni al proposito pervenutegli anche da esponenti del Consiglio Comunale, così come sono restati sordi alle continue sollecitazione da parte di cittadini ed associazioni culturali al pro-posito sia  il Presidente che i componenti del C.d.A. dell’Ente.

Tanto esposto lo scrivente

chiede

che al fine di ripristinare la legalità la S.V., valutata la necessità di impedire gli effetti di un negozio giuridico invalido e per di più pregiudi-zievole  delle finalità e scopi primari della Fondazione Ente Morale Conser-vatorio Santa Maria delle Grazie e di eliminare dal commercio giuridico atti invalidi pregiudizievoli, peraltro, delle finalità e scopi di una fondazione quale è l’Ente Morale Conservatorio Santa Maria delle Grazie

voglia

esercitare le facoltà e i diritti consentitigli dalla norma codicistica ed avanzare istanza presso l’Autorità Governativa (Regione Campania), ai sensi dell’art. 25 C.c. essendo ad essa riservata l’attività di controllo e vigilanza sull’am-ministrazione delle Fondazioni, per

L’ANNULLAMENTO

della deliberazione n. 7 del 3/10/2016 approvata dai componenti del C.d.A. dell’Ente Morale Conservatorio Santa Maria delle Grazie in macroscopica violazione di norme statutarie.

NONCHE’

per l’adozione degli ulteriori provvedimenti, ritenuti più idonei, ai sensi del 1 comma del citato art. 25 C.c.

 

Gaetano Milone

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